Logo dell'associazione Salta direttamente ai contenuti
Novità per il regime forfettario della legge 398

Il periodo da considerare, ai fini del rispetto del limite di 250.000 euro, è rappresentato dall'esercizio sociale come individuato dallo statuto dell'associazione

Il comma 2, dell'articolo 90 della Legge Finanziaria 2003 ha apportato alcune modifiche al regime forfettario previsto dalla legge 398/91. In particolare, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data del 1/1/2003, viene elevato il limite previsto per accedere a questo speciale regime forfettario, da euro 185.924,48 ad euro 250.000.
Tale regime - apllicabile anche alle pro-loco ed altre associazioni senza scopo di lucro (Legge n. 66/1992) - riguarda adesso anche le nuove società di capitali senza scopo di lucro esercenti attività sportiva dilettantistica. Si ricordi in proposito che uno dei requisiti necessari per poter usufruire di tale regime è costituito dall'affiliazione della società o dell'associazione ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente di promozione sportiva.
L'aumento del limite di rivavi fino a 250.000 euro consentirà di rientrare nel forfait a quqi soggetti che, avendo suerato il precedente limite di euro 185.924,84 erano stati costretti a passare, dal mese successivo, in un regime di tipo analitico (contabilità semplificata o ordinaria).
Il periodo da considerare ai fini del ripsetto del limite di 250.000 euro è rappresentato dall'esercizio sociale come individuato dallo statuto dell'associaizone. Per determinare la decorrenza delle nuove diposizioni, occorre quindi tenere presente che:

  • le società e asociazioni sportive dilettantistiche che con esercizio coincidente con l'anno solare devono aver riguardo ai ricavi conseguiti nel periodo d'imposta 2002. Se non hanno superato i 250.000 uero possono optare per tale regime già con effetto 1/1/2003, anche nel caso in cui nel corso dell'annualità 2002, avendo sueprato il precedente limite, abbiano adottato il regime normale;
  • le società e associazioni sportive dilettantistiche con esercizio non coincidente con l'anno solare devono verificare il volume di ricavi commerciali relativi all'ultimo esercizio sociale (es 1°luglio 2001 - 30 giugno 2002). Se tale importo rientra nel nuovo limite di 250.000 euro l'associazione può avvalersi, ai fini Irpeg ed Irap, del regime forfettario già per il periodo d'imposta 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003, mentre per l'iva, in attesa di opportuni chiarimenti ministeriali, e fatti salvi i comportamenti adottati per il periodo d'imposta 1° luglio 2002 - 31 dicembre 2002 (con obbligo di presentazione della dichiarazione Iva), si ritiene che l'associazione possa adottare il regime forfettario dal 1/1/2003 manifestando chiaramente la scelta effettuata con il comportamento di fatto tenuto.

 

Notizia letta: 3393 volte
inserita il: 03/11/2006